Azione revocatoria: effetti per il creditore agente in giudizio
In ordine agli effetti della revocatoria nei confronti del creditore agente in giudizio, l’art. 2902 c.c. dispone che “Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti, le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto”.
La norma citata prevede che le azioni esecutive o conservative debbono promuoversi nei confronti del terzo acquirente, confermando che l’inefficacia dell’atto impugnato, conseguente all’utile esperimento della revocatoria, non comporta alcun mutamento nell’ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo, che, al contrario, conserva la propria validità sostanziale sia inter partes, sia nei confronti dei terzi.
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Clausola "Visto e Piaciuto" - Esclusione garanzia vizi della vendita
I contraenti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, II comma, c.c., e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c.( “La clausola contenuta nel contratto di vendita di una macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale ed escludente il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il risarcimento dei danni, integra una limitazione della garanzia per vizi, ammessa dall'art. 1490 comma 2 c.c., soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.” Cassazione civile, sez. II, 23/03/1993, n. 3418; Cass. 8/10/1976 n. 3345; Cass. 22/11/1982 n. 6011).
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Divieto di rinnovo dei contratti con la pubblica amministrazione
A mente dell’art. 57, comma 7, D.lgs 162/2006 “(…) È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.
Tale divieto è conseguente al recepimento in Italia di direttive comunitarie avvenuto con la legge n. 62 del 2005, in base alla quale non è più consentito il rinnovo, anche espresso, dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. In argomento il Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, decisione 31.10.2006 n. 6462) ha rilevato che l’articolo 23 della legge 62/2005 ha eliminato radicalmente e definitivamente l’istituto del rinnovo dall’ordinamento, abrogando l’ultima parte dell’articolo 6, comma 2, della legge 537/1993, che prevedeva, sia pure a determinate condizioni, il rinnovo espresso dei contratti.
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Responsabilità penale progettista / Direttore lavori
L’art. 29 DPR 380/01 prevede che “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa (…). …. per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale”.
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Legittimità attiva di società cancellata dal registro delle imprese
La giurisprudenza formatasi negli ultimi anni a seguito della pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 22.02.2010 n. 4062) secondo cui le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D. Lgs. n. 6/2003, è orientata a ritenere che in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro.
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