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Responsabilità penale progettista / Direttore lavori

L’art. 29 DPR 380/01 prevede che “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa (…). …. per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale”.

Secondo la giurisprudenza “il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione” (Cass. Pen sez III 20 maggio 2010 n. 27699). Ne consegue che “In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici” (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008).

In via più generale commette il reato di falsità ideologica in certificati ex art. 481 c.p., colui che nell'esercizio della sua funzione di pubblica necessità, attesti dolosamente caratteristiche non corrispondenti al vero (art. 481 c.p.: “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro”).

In materia edilizia, l’art. 44 del DPR 380/01, prevede altre condotte sanzionabili penalmente: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; (…) 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa”.

L'inosservanza delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire è sanzionabile anche in caso di difformità parziale, ovvero allorquando l'opera eseguita è difforme dal progetto approvato, ma, oltre a conservare la stessa entità e struttura essenziale, presenti modifiche non sostanziali, limitate a particolari secondari, che non incidano sul complesso dell'opera, sulla volumetria, sulla funzione, sulla destinazione. La giurisprudenza tende però ad escludere la rilevanza penale qualora le difformità siano minime.

In tema di responsabilità penale del progettista, secondo la giurisprudenza, “In tema di reati edilizi, è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza anche nel corso dell'esecuzione dei lavori” (Cassazione penale, sez. III, 09 maggio 2008, n. 28267; P. CED Cass. Pen. 2008, 240821; Cass. Pen. 2009, 6 2613. Vedi anche: Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2006 n. 10962, Cass. pen. n. 8420 del 2003).

Parimenti anche per il direttore dei lavori sussiste l'obbligo di vigilare sulla esecuzione delle opere edilizie, con specifici obblighi contenuti nell'art. 29 del DPR n. 380 del 2001.  Secondo la giurisprudenza “In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica” (Cassazione penale , sez. III, 20 gennaio 2009, n. 14504 S. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243474).

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